AREA ASSENZE



Oggetto: Validità dell'anno scolastico- Assenze a scuola. Valutazione insufficiente del comportamento.

Per opportuna conoscenza e per quanto attiene alle responsabilità genitoriali delle SS.VV., si comunica che, a decorrere dal corrente anno scolastico 2010-11, la frequenza regolare a scuola costituisce presupposto indispensabile per l'ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Infatti, ai sensi del D.P.R. 22-6-09 n. 122 art. 14 comma 7, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Deroghe a tale limite sono previste solo per casi del tutto eccezionali, legati a gravi e documentati motivi, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta, quindi ,la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

C'è da sottolineare che, ai fini del computo delle assenze, la disposizione non si riferisce ai giorni ma alle ore, per cui sono da considerare rilevanti anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate. Infatti il riferimento è l'orario annuale personalizzato nel quale sono compresi gli insegnamenti obbligatori e quelli facoltativi eventualmente scelti dallo studente.

Ogni genitore pertanto, è invitato a seguire personalmente il proprio figlio , in relazione alla regolare frequenza a scuola.

Si ricorda, inoltre, che una votazione inferiore a sei decimi nel comportamento implica la non ammissione alla classe successiva o all'esame.

A tale proposito il nuovo Regolamento relativo alla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122) ha modificato le precedenti norme in materia.

In sintesi, abrogando quanto contenuto nel D.M. n. 5/09 il Regolamento prevede che non è più necessaria una sanzione riferita ai commi 9 e 9 bis del D.P.R. 235/07 (sospensione superiore a quindici giorni) per attribuire una votazione inferiore a sei decimi nel comportamento, ma sanzioni disciplinari irrogate all'alunno che si è reso responsabile, nell'ambito delle attività di Istituto, di comportamenti aventi le seguenti caratteristiche:

  • a) tali da violare la dignità e il rispetto della persona umana, o con pericolo per l'incolumità della persona, o caratterizzati da violenza grave
  • b) realizzati in violazione dei doveri di frequenza, di impegno scolastico, di rispetto delle persone e del patrimonio della scuola.

Risulta evidente che le necessarie caratteristiche di gravità, vanno riscontrate nei comportamenti avuti e mantenuti dallo studente, e non più nelle sanzioni precedentemente irrogate che possono essere state, ovviamente, anche più lievi della sospensione superiore a quindici giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Anna Amanzi)



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